Quesito: 1. Viene ripetuta la imprecisione dalla stessa CUC, nel caso della procedura di gara che ha interessato il Comune di Rogliano, tanto che dal disciplinare si evince che:
- a. La dichiarazione d’offerta richiesta (predisposta obbligatoriamente secondo l’allegato 2 al disciplinare di gara, resa su carta legale), richiede che la stessa contenga l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione del servizio, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo globale;
- b. Il modello 2 allegato, di contro, richiede: di essere disposto ad eseguire il servizio di cui all’oggetto praticando un ribasso sull’importo posto a base di gara, dando atto che tale ribasso non si applica agli oneri per il costo della manodopera ed i piani di sicurezza evidenziati nel bando di gara, nonché l’indicazione del prezzo globale offerto per l’esecuzione del servizio;
Risposta: 1. Si precisa che, a chiarimento di quanto esposto dall’O.E. al precedente punto, la percentuale di ribasso offerta per l’esecuzione del servizio, dovrà essere applicata all’importo indicato al punto 4 lettera b) del bando di gara (pag. 1). Di conseguenza, il prezzo globale offerto per l’esecuzione del servizio da parte dell’O.E., sarà determinato dall’operazione matematica di differenza tra l’importo posto a base di gara (punto 4 lett. b del bando) e la percentuale offerta in sede di gara al netto dei costi per la sicurezza (punto 4 lett. c del bando).
Quesito: 2. Nel disciplinare di gara viene richiesto: “l’operatore economico partecipante dovrà dimostrare, inoltre, in che modo garantirebbe l’esecuzione di eventuali richieste della stazione appaltante, durante il periodo contrattuale, per servizi ricadenti nella categoria 10 classe F o superiore “attività di bonifica di beni contenenti amianto”, inoltre all’art 51 del CSA vengono richiesti le attività di bonifica di amianto quale servizio a richiesta ma comunque all’interno del CSA;
Risposta: 2. Si precisa che in relazione all’oggetto dell’appalto: “SERVIZIO DI IGIENE URBANA”, il bando conformemente alla normativa vigente prevede l’iscrizione all’ANGA per la categoria 1 sottocategorie D1, D2 e D6, categoria 4 e 5. Si sottolinea che l’art. 51 del CSA, prevede che nel caso in cui dovessero rendersi necessari interventi straordinari “non previsti nel capitolato speciale d’appalto”, l’O.E. sarà tenuto preventivamente ad eseguirli previo concordamento di corrispettivo con la stazione appaltante. Inoltre, si dà atto che il bando chiarisce inequivocabilmente che l’O.E. in fase di partecipazione dovrà dimostrare le modalità di svolgimento dei servizi eventualmente richiesti dalla S.A. (punto 7.1 del bando), disciplinando quindi le modalità di partecipazione in funzione dei requisiti richiesti per l’effetto del servizio oggetto di gara.
Quesito: 3. Nel disciplinare di gara, sebbene per i requisiti di capacità economica e finanziaria, così come nei requisiti di capacità tecnica e professionale vengano richiesti per l’ultimo triennio, stranamente nella comprova dei requisiti di esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi, all’interno dello stesso articolo lo limita a soli 24 mesi;
Risposta: 3. Si precisa che la richiesta della comprova del requisito di capacità tecnica/professionale è riferita ad almeno un servizio analogo svolto negli ultimi tre anni e che per solo una maggiore garanzia, finalizzata alla qualità del servizio reso in favore delle pubbliche amministrazioni, lo stesso abbia determinato per almeno 2 anni una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%.
Quesito: 4. Nel disciplinare di gara, viene inserito il limite del subappalto al 40%;
Risposta: 4. Si dà atto che nel bando di gara pur essendo inserito il limite del subappalto al 40%, per l’applicazione dello stesso si fa riferimento all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di fatto modificato con DL n. 77/2021 il quale stabilisce che a partire dal 01 novembre 2021 il divieto generalizzato del subappalto superiore al 30% non sia più operativo. Infatti il comma riscritto dell’art. 105 esclude il limite previsto in precedenza (30%) e quindi la norma cosi formulata prevede che le stazioni appaltanti debbano indicare nei propri documenti di gara le prestazioni e/o lavorazioni oggetto del contratto d’appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle caratteristiche dell’appalto stesso, fermo restante il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni e/o lavorazioni.
Quesito: 5. All’art. 1 del CSA, viene indicata anche la gestione del Centro di Raccolta Comunale ma attualmente il Comune di Aprigliano non ha un CRC nella sua disponibilità;
Risposta: 5. In relazione al “Centro di Raccolta Comunale”, ancorché lo stesso sia di proprietà dei comuni di Aprigliano, Figline Vegliaturo, Piane Crati e Cellara (già Unione dei Casali, in liquidazione), trattasi di mero refuso e che l’oggetto della presente procedura di gara è esclusivamente: “SERVIZIO DI IGIENE URBANA – Comune di Aprigliano”.
Quesito: 6. All’art 5 del CSA, si pone in capo del solo appaltatore la responsabilità del mancato raggiungimento della percentuale richiesta (75%), non solo, si applica una ulteriore percentuale del 0,05 dell’appalto per il declassamento dei rifiuti, ma non esiste norma sulla tariffa che la RUR si paghi in base alla percentuale raggiunta, inoltre in base al mancato raggiungimento la frazione RUR che andrà a smaltimento, sarà a completo carico dell’appaltatore il relativo costo. Considerato che:
- 1. Relativamente al punto 2, per come si può notare, le due richieste contrastano fra di loro ed ingenerano confusione nell’esatta elaborazione dell’offerta economica, in considerazione che il costo del personale si aggira intorno al 70%, il valore dell’offerta economica a seconda se si utilizza il modello 2 o quanto prescrive il disciplinare, daranno un’offerta completamente diversa anche applicando lo stesso ribasso e per come già successo nella gara di Rogliano, inoltre si precisa che il modello allegato agli atti di gara, per giurisprudenza consolidata (una per tutte: TAR Sardegna – Cagliari , sez I, sentenza 11 marzo 2019, n. 215, che recita “nelle gara pubbliche lo schema (modulo) di domanda allegato al bando non costituisce affatto parte integrante della lex specialis, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente, dall’amministrazione a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla stessa. Nonostante la stessa committente lo richieda obbligatoriamente, lo stesso documento non è lex specialis e pertanto, l’aver commesso lo stesso errore genera confusione e difficoltà di interpretazione;
Risposta: 6.1. Vedasi risposta al punto 1. Inoltre, in relazione all’utilizzo del modello “schema offerta economica” si vuole solo sottolineare che la sentenza richiamata nella faq TAR Sardegna – Cagliari, sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 215, fa riferimento al modello di domanda di partecipazione (cfr. Consiglio di stato sez. 5 del 19.07.2018 n. 4395) non già al modello di offerta economica.
- 2. Relativamente al punto 3, per simile caso, a seguito di parere di Precontenzioso emesso con Delibera n. 1149 del 12 dicembre 2018 emessa a ns. favore nei confronti del Comune di Luzzi, la procedura di gara è stata revocata (si allega parere);
Risposta: 6.2. Vedasi risposta al punto 2
Quesito: 7. Relativamente al punto 4, dalla verifica dei requisiti di una concorrente dell’area interessata, il requisito lo possiede solo nell’ultimo biennio, quando tutta la giurisprudenza e la stessa Anac citano sempre come comprova l’ultimo triennio come parametro di verifica, essendo fra l’altro una gara di 5 anni (si allega documento ANAC);
Risposta: 7. Vedasi risposta al punto 3.
Quesito: 8. Relativamente al punto 5, che, per come sancito dal decreto legge n. 77/2021, convertito il legge n. 29 luglio 2021, n.108, ha rimosso, a partire dall’1 novembre 2021, di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, con la modifica del comma 2 dell’art. 105 del codice dei contratti;
Risposta: 8. Vedasi risposta al punto 4.
Quesito: 9. Relativamente al punto 7, non viene minimamente contemplato che la responsabilità del mancato raggiungimento della %le dipende dai tre soggetti attivi (utenti – Comune – Azienda): Il comune deve fare rispettare le regole ed eventualmente sanzionare chi non rispetta le regole; L’utente si deve attenere ai corretti conferimenti dei rifiuti, conferendo solo materiale conforme, nei giorni e negli orari stabiliti; L’azienda deve svolgere i propri servizi contrattualmente sanciti; Ma se l’azienda esegue correttamente il servizio appaltato ed uno degli altri (comune e/o utenti) invece no, può la responsabilità essere sempre e comunque dell’appaltatore? Riteniamo pertanto la stessa clausola vessatoria;
Risposta: 9. In riferimento a quanto stabilito all’art. 5 del CSA, si chiarisce che l’Ente è ben consapevole che rimane a proprio carico, la responsabilità di svolgere attività sanzionatorie, nei confronti di coloro i quali non rispettano le regole, ma nel contempo rimane esclusivamente a carico dell’operatore economico aggiudicatario, la corretta esecuzione del servizio di raccolta e conferimento, ed in particolare ritirando solo i rifiuti conformi allo stabilito calendario, segnalando, con dovuta tempestività, agli uffici competenti ed al cittadino, le non conformità rilevate
Quesito: 10. Art. 9 punto 6 del CSA, non viene tenuto in considerazione dei costi relativi allo smaltimento degli scarti di lavorazione (circa il 30/35%) dei rifiuti recuperabili, ma viene posto tutto a carico dell’appaltatore (si consideri che il costo dello scarto oggi si aggira sulle €. 250,00/ton);
Risposta: 10. In relazione a quanto riportato all’art. 9 del CSA, si specifica che i costi relativi l’avvio a recupero delle frazioni non soggette a valorizzazione specifica (es. ingombranti, RAEE, RUP e altri rifiuti) rientrano nella voce A.7. del Quadro Economico riepilogativo di gara.
Quesito: 11. All’art. 16 punto 3 del CSA viene richiamata la clausola sociale (art. 50 D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii.) ma non viene inserito l’elenco del personale della ditta cessante e avente diritto al passaggio diretto, secondo quanto previsto all’art. 6 del CCNL FISE ASSOAMBIENTE richiamato negli atti di gara, inoltre indicano solo per alcuni dipendenti le ore e turni annuali previsti, mentre per gli altri 2 (non sono di Aprigliano) vengono inseriti in un servizio di raccolta a parte, che, qualsiasi azienda vincitrice, tranne la scrivente, potrebbe dire che l’equipaggio, siccome non vale la clausola sociale, lo ha già all’interno dell’azienda;
Risposta: 11. Secondo costante giurisprudenza (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 27 settembre 2018 n.5551 e Sez. V, 28 agosto 2017 n.4079) l’obbligo di riassorbimento del personale imposto dalla clausola in questione deve essere inteso in modo compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Rimane inteso che le valutazioni di merito circa la congruità delle unità di personale da impiegare nel servizio attengono alle scelte discrezionali dell’amministrazione sulle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico di cui essa è portatrice. Il personale che sarà impiegato nel servizio di raccolta, sia in termini di unità che di turni lavorati è stato determinato in relazione alle effettive esigenze derivanti dal servizio progettato; in particolare sia i costi orari che i turni e le ore lavorate, per annualità, sono facilmente riscontrabili nelle schede riepilogative allegate al piano economico e finanziario (pagg. 3 e 4).
Quesito: 12. All’art. 16 punto 3 del CSA viene richiesta, la sostituzione del personale per malattia, ferie, ecc., tutti diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori, inoltre non hanno previsto il monte ore/annuo teorico ma solo quello mediamente lavorate, escludendo così dal calcolo dei costi, le sostituzioni per ferie, permessi, malattie, ecc.).
Risposta: 12. Il costo del servizio è stato calcolato in relazione al monte ore annuo necessario alla sua esecuzione applicando i costi previsti dal contratto nazionale FISE Ambiente attualmente in vigore, che prevedono (elementi retributivi annui, oneri aggiuntivi, oneri previdenziali e assistenziali, oneri vari).
Quesito: 13. Non vengono riportati i costi relativi alle attività di comunicazione ambientale, nonostante riportato nel CSA;
Risposta: 13. Il piano di comunicazione (art. 18 CSA) si intende obbligo dell’appaltatore per quella parte che relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa proposta, andrà a modificare il CSA approvato dalla Giunta Comunale.
Quesito: 14. Viene inserito un utile d’impresa del 3% sull’intero importo d’appalto, importo sicuramente insufficiente;
Risposta: 14. L’utile d’impresa, benché inteso come valore medio applicabile sull’importo a base gara, in realtà è stato calcolato come valore da attribuire solo alle voci di costo riferite ad attrezzature ed automezzi impiegati, poiché questa S.A. ha ritenuto non opportuno calcolare un utile su un importo contrattuale che è già stabilito nei contratti di settore condiviso dalle organizzazioni sindacali, le quali, nelle sedi opportune avranno già tenuto conto di questo specifico aspetto.
Quesito: 15. Vengono inseriti in detrazione €. 32.038,56 quale contributo CONAI, senza però una specifica che chiarisca come si è pervenuti a quella somma;
Risposta: 15. Detto importo in detrazione è stato determinato in relazione ai volumi di rifiuti prodotti nell’annualità 2021 moltiplicato le tariffe previste dalle diverse filiere per ogni categoria di rifiuto.
Quesito: 16. Viene richiesta una sede entro 10 km dal comune ma senza prevederne il costo e così, di fatto, vien premiata eventualmente azienda del luogo che ha già sede entro 10 km dal Comune;
Risposta: 16. In merito si intende rigettare la presunzione esposta nel quesito poiché, l’estensione territoriale del comune di Aprigliano è talmente vasta che risulta impossibile stabilire un preciso “luogo” cui poter fare riferimento, tant’è vero che l’art. 29 del CSA prescrive che detta sede operativa deve trovare collocazione entro una distanza massima di 10 km dai confini comunali di Aprigliano. Si sottolinea che quanto richiesta in fase di partecipazione è richiesto solo ed esclusivamente al fine di ottenere una migliore qualità del servizio ed in particolare garantirne la sicurezza nella fase di espletamento. Si rende noto comunque sin da ora che, qualora fosse necessario, l’ente disporrà l’utilizzo di un’area su cui potrebbe essere organizzata la logistica del servizio de quo.
Quesito: 17. Il costo/ora degli automezzi previsti, non sono in linea con gli attuali costi (ammortamento mezzi, gasolio, manutenzione, cambio gomme, ecc.).
Risposta: 17. La questione esposta può ritenersi valida al pari dell’esatto contrario che potrebbe verificarsi in occasione della ripresa economica già propagandata dall’attuale governo.
Pertanto, ribadito e richiamato il contenuto delle risposte date, si ritiene logico rigettare e rifiutare le proposte di modiche dei termini e delle condizioni esposte negli atti di gara pubblicati anche a livello europeo e dei quali è stata data già ampia pubblicità.